Back to top

Organizzare manifestazioni, spettacoli o intrattenimenti in area pubblica o privata

Descrizione

Organizzare manifestazioni, spettacoli o intrattenimenti in area pubblica o privata

Per organizzare in area pubblica o privata, un evento, una manifestazione, un'attività di pubblico spettacolo ovvero un intrattenimento, è necessario chiedere un'autorizzazione o presentare una segnalazione certificata inizio attività (SCIA).

In generale, non rientrano in questo genere di attività le sagre, le fiere, le feste e i ricevimenti privati e riservati ai soli invitati, nonché i circoli privati.

La realizzazione dell'evento, dello spettacolo o della manifestazione è subordinata alla garanzia del rispetto delle condizioni di sicurezza in favore del pubblico che accede. Il numero dei partecipanti è rilevante al fine di determinare con esattezza il titolo autorizzatorio necessario e la disciplina giuridica applicabile (come meglio specificato nella sezione sottostante).

In caso di SCIA o istanza per manifestazioni da svolgersi in area pubblica, la medesima dovrà essere corredata da autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

Per ulteriori informazioni e per consultare la modulistica, visita la piattaforma concessionaria.

Approfondimenti

Nel caso di occupazione di suolo pubblico è previsto il pagamento all'atto della presentazione della pratica.

Nel caso di presentazione di richiesta di autorizzazione o di una SCIA è previsto il pagamento dei diritti di segreteria o marca da bollo.

La SCIA - come stabilito dagli artt. 68/69 del TULPS - sostituisce l'Autorizzazione esclusivamente quando le manifestazioni si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con una capienza massima di n. 200 persone, ovvero entro le ore 01:00 e con una capienza massima di n. 2000 persone (quest'ultima se si tratta di spettacoli culturali dal vivo, Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, art. 38 bis modificato con il Decreto Legge 29/12/2022 198 e convertito in Legge 24/02/2023 n. 14, art. 7 D.L. 215 del 30/12/2023).

In tali casi, le verifiche di sicurezza di cui al Decreto Ministeriale 19 Agosto 1996 sono effettuate da un tecnico professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri, tramite una relazione tecnica che attesti la rispondenza delle strutture, impianti e allestimenti alle norme tecniche stabilite con il citato Decreto.
La relazione tecnica del professionista sostituisce le verifiche e gli accertamenti – della richiamata Commissione di Vigilanza – di conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica 28/05/2001 n. 311.

Nel caso in cui i locali o gli allestimenti dello spettacolo o della manifestazione abbiano una capienza superiore a n. 200 persone (o superiore a 2000, fino al 31/12/2024), dovrà essere presentata l’istanza per ottenere l'Autorizzazione; in tali casi, la verifica di sicurezza deve essere effettuata dalla Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza di cui agli artt. 141 bis e 142 del Reg. TULPS.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?