Descrizione

Possono essere ammessi al voto a domicilio (nel luogo in cui vivono), esclusivamente gli elettori:
- affetti da gravi infermità, tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali
- affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del servizio di trasporto pubblico che il Comune organizza per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale, in occasione delle consultazioni elettorali.
Ai sensi del Decreto legge 03/01/2006, n. 1, art. 1il servizio può essere richiesto in occasione:
- delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale
- delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio del Comune per cui è elettore
- delle elezioni del presidente della giunta e del consiglio regionale della regione in cui l'avente titolo al voto dimora.