Back to top

Iscriversi all'albo dei giudici popolari

Descrizione

Iscriversi all'albo dei giudici popolari

L’albo suddetto è l’elenco delle persone idonee a ricoprire l’ufficio di giudice popolare presso la Corte d’assise e la Corte di assise di appello.
L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d’assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.
La legge italiana prevede infatti che per tutti i processi penali celebrati in Corte d'Assise o in Corte d'Assise d'Appello il collegio giudicante sia formato da due Giudici togati e sei Giudici Popolari.
L'iscrizione agli elenchi è gratuita (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9 e art. 10). Una volta iscritti nell’albo si permane fino al compimento del 65° anno di età.
L'iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.

 

Approfondimenti

Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 12):

  • i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
  • gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio 
  • i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 29):

  • i Ministri e i Sottosegretari di Stato
  • i membri del Parlamento
  • i commissari delle regioni
  • i componenti gli organi delle regioni previsti dall'articolo 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti  previsti dagli statuti regionali speciali
  • i Prefetti delle Province.

Ogni due anni (anno dispari) il sindaco invita con pubblico manifesto i cittadini che sono in possesso dei requisiti a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d’assise e della Corte d’assise d’appello.
Entro il 31 agosto, una commissione composta dal sindaco e da due consiglieri comunali provvede poi alla formazione degli elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune, che hanno fatto domanda d’esservi iscritti ed iscrivendo d’ufficio coloro che non abbiano fatto domanda d’iscrizione, in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello.
Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.
Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni e compone:

  • l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise
  • l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise d’appello.

Gli elenchi sono trasmessi ai comuni per la parte che li riguarda e affissi all’albo pretorio.
Ogni cittadino di maggiore età può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio.
Ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono dal Sindaco restituiti al Tribunale con la relazione di affissione unitamente ai reclami pervenuti. Il Presidente del Tribunale rivede gli elenchi anche alla luce degli eventuali reclami e formeranno gli albi definitivi che saranno poi pubblicati all’albo pretorio del Comune per la parte relativa che lo riguarda.

Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio.

I Giudici Popolari sono estratti a sorte in pubblica udienza dall'albo approvato dal Presidente del Tribunale, sulla base di elenchi formati dai Comuni e dalle commissioni Circondariali.
Entro 5 giorni dall’estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sè dei  giudici estratti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.
All’udienza il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.
La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo. Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d’assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio.

L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Se un cittadino nominato giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello:

  • al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende
  • alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza.

Non sono escluse inoltre sanzioni più gravi stabilite dalla legge, se il fatto commesso costituisce reato. Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente se il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di presentarsi.

Requisiti

Per iscriversi agli elenchi occorre (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9 e art. 10):

  • essere cittadini italiani di buona condotta morale
  • essere residenti nel Comune
  • godere dei diritti civili e politici
  • avere un'età compresa tra 30 e 65 anni
  • possedere il titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e il titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?