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Comunicazione della volontà di esprimere il voto presso carceri

(urn:nir:stato:legge:1976-04-23;136~art8)
  • Servizio attivo
Procedimento di comunicazione della volontà di esprimere il voto presso carceri

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto agli elettori detenuti in luoghi di detenzione nei casi previsti dalla legge.

Come fare

Per poter esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione, gli interessati debbono far pervenire, tramite il Direttore dell’Istituto di detenzione, all’Ufficio Elettorale del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di votare nel luogo di detenzione.

 

La dichiarazione deve indicare, oltre al cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, anche il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato e deve pervenire al Comune di iscrizione non oltre il terzo giorno antecedente la data di votazione.

L’elettore può desumere tali dati dalla tessera elettorale.

In calce alla domanda il Direttore dell’Istituto di detenzione dovrà attestare la detenzione dell’elettore nell’Istituto medesimo.

La dichiarazione deve contenere:

  • il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato
  • il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione
  • l'attestazione del direttore dell'istituto, comprovante la detenzione dell'elettore.

La dichiarazione deve essere presentata almeno tre giorni prima della data della votazione.

Il Comune, appena ricevuta la dichiarazione, provvede a:

  • includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni
  • rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione della avvenuta inclusione negli appositi elenchi di elettori.

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio è necessario avere il documento di identità e la tessera elettorale necessaria per poter votare

Modalità di inoltro della richiesta all'unità operativa elettorale

Tale richiesta, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Elezioni
Categorie:
  • Anagrafe e stato civile
Ultimo aggiornamento: 11/06/2025 14:42.00

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