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Gestione alberi

da spostare in ambiente, paesaggio ed ecologia

Descrizione

Gestione alberi

Con il termine “foresta urbana” viene definito l’insieme del verde di proprietà pubblica e privata presente nel tessuto urbano. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione delle specie vegetali rivestono perciò un ruolo rilevante nella definizione della qualità ambientale cittadina. Per questo motivo gli alberi devono essere preservati il più possibile, ricorrendo alla gestione piuttosto che all’abbattimento preventivo.
Non esiste una legge nazionale univoca di riferimento per la tutela degli alberi, fatta eccezione per gli alberi monumentali (Legge 14/01/2013, n. 10) e tutelati dal Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 (Codice Urbani – beni paesaggistici ambientali), in quanto il Legislatore ha preferito affidare alle singole regioni tale compito. Nelle Marche è attualmente in vigore la Legge 23/02/2005, n. 6 e ss.mm.ii., nella quale sono disciplinate le azioni e gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi anche in ambiente urbano. La Legge 23/02/2005, n. 6  trova declinazione nel Deliberazione della giunta 27/07/2015, n. 603 e ss.mm.ii. – schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano – nel quale vengono fissati i criteri di gestione della risorsa ambientale a verde.
Tenuto conto che il Comune di Ancona non dispone ancora di un proprio regolamento del verde, trova applicazione quanto previsto dall’art. 20 punto 6 della Legge 23/02/2005, n. 6 che prevede l’adozione, integrale, del Deliberazione della giunta 27/07/2015, n. 603 – schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano.
Tutte le operazioni di potatura e taglio degli alberi privati devono essere effettuate a spese e a cura dei proprietari o custodi. È fatto severo divieto l’abbattimento o la potatura di alberi, di qualsiasi specie, di proprietà del Comune da parte di privati cittadini – salvo diverse disposizioni e/o accordi scritti con l’Ente territoriale. Altresì, è fatto divieto di mettere a dimora nuovi alberi su terreni di proprietà del Comune di Ancona – salvo diverse disposizioni e/o accordi scritti con l’Ente territoriale.

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In Comune di Ancona …

Ai sensi dell’art. 13 delle N.T.A del P.R.G., per ogni albero ad alto fusto abbattuto (privato o pubblico) è prevista la messa a dimora di un nuovo albero ad alto fusto a compensazione di quello abbattuto, nel rapporto di 1:1. La compensazione può essere effettuata in terreno di proprietà o in alternativa in area pubblica, concordata con l'Amministrazione comunale e comunque nell'ambito del territorio di competenza.
Le potature ordinarie, ovvero il taglio di rami che alla base (punto di intersezione col fusto o con altri grossi rami) non superano i 10 cm di diametro, e la rimonda del secco (cioè l’eliminazione di rami completamente secchi) non necessitano né di autorizzazioni, né di comunicazioni ma devono essere eseguite nel rispetto di quanto previsto da:

  •  Art.46 del Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 04.04.17, pone assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone e di qualunque altro uccello e stabilisce che possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali. Pertanto in caso di presenza all’interno della chioma degli alberi di nidi di uccelli, gli interventi vanno eseguiti dopo il 15 settembre e prima del 15 febbraio o i nidi spostati su altro albero. (Autorità competente: Comune di Ancona – Direzione Politiche Sociali U.O. Sanità e Tutela della salute).
  • Artt. 6 (Potatura degli alberi) e 7 (Capitozzature degli alberi) e dall’allegato C (Potatura degli alberi)
    del Deliberazione della giunta 27/07/2015, n. 603 .
    Ai sensi dell’articolo 24 punto 5. della Legge 23/02/2005, n. 6, in caso di taglio di rinnovo e potatura delle siepi non è necessaria autorizzazione.
    È fatto divieto capitozzare, senza averne dato preventiva comunicazione al Comune, cioè eliminare mediante taglio fusti o branche primarie, tutti gli alberi ad alto fusto protetti ai sensi della Legge 23/02/2005, n. 6 e ss.mm.ii. (soprattutto dei generi Pinea e Abies).
    Si ricorda che interventi di capitozzatura, senza previa comunicazione, effettuati sulle summenzionate specie protette, sono sanzionabili da parte dei Carabinieri Forestali.
    Si sconsiglia di eseguire tagli a capitozzo che eliminino le cime delle conifere e soprattutto degli alberi
    appartenenti ai generi Cedrus e Picea anche se non protetti dalla Legge 23/02/2005, n. 6.
    Per alberi radicati in zona Parco del Conero deve essere consultato l’allegato B2 (carta di individuazione zone per attività libera o attività di autorizzazione di competenza esclusiva del comune per interventi sul patrimonio vegetale) al Regolamento del Parco (https://www.parcodelconero.org/piani/piani-e- regolamenti/#fndtn-panel805). Si precisa che alcune attività potrebbero non necessitare di previa comunicazione all’Ente Parco del Conero.

Approfondimenti

Cosa è un albero ad alto fusto?

Sono considerate ad alto fusto tutte le piante aventi un diametro di almeno 15 cm misurato a 1,30 m da terra. (si veda la Legge 23/02/2005, n. 6 punto 1 lettera a).

Cose è una siepe?

Una qualsiasi formazione lineare chiusa della lunghezza di almeno 10 m, composta da specie arbustive (p.e. tamerice, pitosforo, oleandro, ecc.) o da specie arboree mantenute allo stato arbustivo (p.e. alloro, leccio, ecc.) avente una larghezza non superiore a 5 m ed altezza inferiore a 5 m. (si veda la Legge 23/02/2005, n. 6, punto 1 lettera o).

Nella Regione Marche, ai sensi dell’art. 20 della Legge 23/02/2005, n. 6 e ss.mm.ii., sono tutelati gli alberi appartenenti alle seguenti specie:

Nome comuneNome scientifico
Cipresso comuneCupressus sempervirens
Pino domesticoPinus pinea
Abete biancoAbies alba
TassoTaxus baccata
AgrifoglioIlex aquifolium
LeccioQuercus ilex
FarniaQuercus robur
CerroQuercus cerris
CerrosugheraQuercus carenata
RovereQuercus petraea
RoverellaQuercus pubescens
Ibridi di querciaQuercus spp.
CastagnoCastanea sativa
FaggioFagus sylvatica
Acero campestreAcer campestre
Acero napoletano o d’UngheriaAcer obtusatum
Acero opaloAcer opalifolium
Acero di monteAcer pseudoplatanus
Acero riccioAcer platanoides
TiglioTilia spp.
Albero di giudaCercis siliquastrum
Frassino maggioreFraxinus excelsior
Frassino ossifilloFraxinus angustifolia
OrnielloFraxinus ornus
Olmo campestreUlmus minor
Olmo montanoUlmus glabra
Ciliegio caninoPrunus mahaleb
Sorbo domesticoSorbus domestica
Ciavardello Sorbus torminalis
Sorbo montanoSorbus aria
Sorbo degli uccellatoriSorbus aucuparia
Carpino biancoCarpinus betulus
CarpinellaCarpinus orientalis
Carpino neroOstrya carpinifolia
BagolaroCeltis australis
Pioppo biancoPopulus alba
Pioppo tremuloPopulus tremula
Ontano biancoAlnus incana
Ontano neroAlnus glutinosa
CorbezzoloArbutus unedo
Fillirea Phyllirea latifolia
TerebintoPistacia terebinthus
LentiscoPistacia lentiscus
Pino d’aleppoPinus halepensis
Gelso biancoMorus alba
Gelso neroMorus nigra

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